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Donazioni

Con la Riforma del Terzo Settore e il Codice Unico Terzo Settore vengono introdotte una serie di nuove regole che riguardano la fiscalità in favore di donatori di denaro e beni agli Enti di Terzo Settore (ETS).

È stato infatti stabilito che per le persone fisiche 

le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35%

fino a un tetto massimo pari a 30.000 euro

per ciascun periodo di imposta. 

In alternativa le donazioni

(sempre sia in denaro che in natura)

sono deducibili fino al 10% del reddito

complessivo dichiarato.

Allo stesso modo esistono vantaggi riservati a enti e aziende quando queste effetuino donazioni in denaro o natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. A questo proposito viene eliminato il limite di 70.000 euro annui previsto dalla precedente normativa. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.

Le nuove regole sono applicabili dal 1 gennaio 2018

Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non vengono più inquadrati come ricavi se ceduti a Enti del Terzo Settore (con riferimento alla legge 166/16 sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

Esistono quindi numerosi vantaggi per i donatori che possono usufruire di diverse modalità di risparmio fiscale, godono di una riduzione dell’impatto delle imposte sulle donazioni, riducono l’imponibile con la deduzione e direttamente l’imposta con la detrazione. Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali o assoluti.

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